Ispezioni
Ascensori

Cosa dispone la legge
Il D.P.R. del 30 aprile 1999 n° 162 di recepimento della Direttiva Ascensori 2014/33/UE, è il dispositivo di legge che regolamenta tutti gli aspetti di carattere tecnico ed amministrativo in materia di verifiche periodiche e straordinarie di ascensori.
Oltre agli ascensori, sono soggetti a verifiche i montacarichi e gli apparecchi di sollevamento persone, tra cui le piattaforme elevatrici ed i montascale per disabili.
Ci rivolgiamo quindi al proprietario dello stabile o all’amministratore di condominio, che sono tenuti a sottoporre l’impianto a regolare manutenzione avvalendosi di impresa abilitata, nonché ad affidare lo stesso a soggetto abilitato quale un Organismo Accreditato come Cervino per l’esecuzione della verifica periodica ogni due anni.

Cosa facciamo per la tua sicurezza
Cervino è un Organismo abilitato ed autorizzato dall’ex Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento nazionale, per l’esecuzione delle certificazioni CE ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE e per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. 162/99 ed è notificato presso la UE come Organismo n.1876.
Le verifiche sono dirette ad accertare se le parti, dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto, sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se eventuali prescrizioni impartite precedentemente sono state ottemperate.
Scrivi all’indirizzo ascensori@cervino.org per contattare la Segreteria tecnica Ascensori.
Impianti elettrici

Cosa dispone la legge
Il Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 all’articolo 86 “Verifiche”, dispone che il datore di lavoro faccia eseguire, dalla struttura pubblica di controllo, o da un organismo abilitato in possesso di accreditamento come Cervino, la verifica periodica degli impianti elettrici oggetto del DPR 462/01:
- Impianti di terra
- Impianti di protezione contro i fulmini
- Impianti elettrici in ambienti con pericolo di esplosione
Le verifiche del DPR 462/01 vanno fatte ogni 2 o 5 anni, a seconda della tipologia dell’impianto e tenendo conto del fattore di rischio.
Scrivi all’indirizzo impiantielettrici@cervino.org per contattare la Segreteria tecnica Impianti elettrici.

Cosa facciamo per la tua sicurezza
Cervino è un Organismo di verifica, autorizzato con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2003 a compiere verifiche periodiche o straordinarie dello stato di manutenzione e di sicurezza degli impianti elettrici oggetto del DPR 462/01.
Cervino rientra tra i primi organismi ad avere ottenuto l’accreditamento da parte dell’Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA, indispensabile per il mantenimento dell’abilitazione (Delibera del Comitato settoriale di accreditamento attività regolamentate (CSA -AR) del 08/11/2019).
Ai nostri Clienti offriamo un servizio qualificato ed efficiente, eseguito da tecnici specializzati, selezionati e costantemente aggiornati. L’esecuzione delle verifiche di conformità avviene sempre nei tempi previsti e secondo le modalità concordate.
A conclusione della verifica, Cervino analizza i risultati e rilascia un verbale, con tutti i dati raccolti durante l’ispezione, necessari per la valutazione delle condizioni di sicurezza previste dalle norme tecniche e di legge specifiche.
Alcuni esempi di periodicità delle verifiche
-
- Scuole, ospedali, teatri, cinema, cantieri (2 anni)
- Studi medici e veterinari, laboratori di estetica (2 anni)
- Tutti i locali di lavoro a maggior rischio in caso di incendio (2 anni)
- Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per presenza di gas o polveri (2 anni)
- Ambienti di lavoro ordinari, non considerati a maggior rischio (5 anni)
* La valutazione del rischio dipende da diversi fattori, per esempio: l’affollamento, le caratteristiche strutturali e i materiali contenuti, oltre ovviamente al tipo di attività svolta.
Verifiche straordinarie e sanzioni
La legge prevede anche verifiche straordinarie in occasione di cambiamenti sostanziali dell’impianto elettrico.
La mancata ottemperanza di quest’obbligo di verifica rende il datore di lavoro passibile delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e disciplinate dal D.Lgs 758/94, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio (responsabilità civili e penali).
ATTREZZATURE DI LAVORO
apparecchi di sollevamento

Cosa dispone la legge
Il D.I. 11 Aprile 2011 disciplina le modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nel testo unico sulla sicurezza, D.Lgs 81/08, allegato VII.
Si elencano alcuni esempi di attrezzature di sollevamento da sottoporre a verifiche periodiche:
- gru a ponte, gru a bandiera, paranchi
- gru su autocarro, autogru
- gru a torre
- piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- carrelli semoventi a braccio telescopico
- ascensori e montacarichi da cantiere
- idroestrattori

Cosa facciamo per la tua sicurezza
Tra i servizi offerti da Cervino nel settore della sicurezza delle attrezzature di lavoro, le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento accertano l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.
Cervino è Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2012 ed esegue le verifiche offrendo ai clienti un servizio qualificato ed efficiente, utilizzando personale tecnico specializzato, selezionato e costantemente aggiornato.
I risultati della verifica vengono descritti in un verbale dettagliato che attesta lo stato di sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.
Scrivi all’indirizzo attrezzature@cervino.org per contattare la Segreteria tecnica Attrezzature di Lavoro .
Richiesta di verifica
La richiesta della prima verifica va inoltrata all’INAIL tramite il portale CIVA. Nel caso in cui l’ente non riesca a soddisfare la richiesta entro 45 giorni, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto abilitato come Cervino. L’assegnazione delle successive verifiche è libera.
INAIL è titolare della prima verifica periodica; all’atto della richiesta di verifica il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale in caso non sia in grado di soddisfare la richiesta entro un termine di 45 giorni. Nel caso invece di successiva verifica periodica, il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all’ente pubblico o a soggetti abilitati privati. L’assegnazione della verifica è quindi libera.
La frequenza delle verifiche varia a seconda del tipo di attrezzatura, della modalità di utilizzo e del tempo d’uso.
Attrezzatura
Scala aerea inclinazione variabile
Periodicità Annuale
Ponte mobile motorizzato su carro
Periodicità Annuale
Ponte mobile azionato a mano su carro
Periodicità Biennale
Ponte sospeso e relativo argano
Periodicità Biennale
Idroestrattore a forza centrifuga
Periodicità Discontinuo Biennale – Continuo Triennale – Presenza Solventi Annuale
Carrello semovente a braccio telescopico
Periodicità Annuale
Piattaforma su colonne
Periodicità Biennale
Ascensore da cantiere
Periodicità Annuale
Apparecchio sollevamento, portata superiore a 200kg
Periodicità Mobile Annuale, Biennale – Fisso Annuale, Biennale, Triennale
ATTREZZATURE DI LAVORO
apparecchiature in pressione

Cosa dispone la legge
Il D.I. 11 Aprile 2011 disciplina le modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elencate nel testo unico sulla sicurezza , D.Lgs. 81/08, allegato VII.
Si elencano alcuni esempi di attrezzature in pressione da sottoporre a verifiche periodiche:
- Generatori di vapore o di calore
- Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi
- Forni per industrie chimiche
- “Insiemi”, ossia assemblaggi di attrezzature da parte di uno stesso costruttore, certificati CE come insiemi.

Cosa facciamo per la tua sicurezza
Tra i servizi offerti da Cervino nel settore della sicurezza delle attrezzature di lavoro, le verifiche periodiche delle apparecchiature in pressione accertano l’effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.
Cervino è Soggetto privato Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2012 ed esegue le verifiche assicurando qualità e competenza, utilizzando personale tecnico specializzato, selezionato e costantemente aggiornato. I risultati della verifica vengono descritti in un verbale dettagliato che attesta lo stato di sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.
Scrivi all’indirizzo attrezzature@cervino.org per contattare la Segreteria tecnica Attrezzature di Lavoro .
Regime di verifiche cogenti
Comunicazione di messa in servizio:
- Prima di procedere con le verifiche periodiche, un’attrezzatura in pressione deve essere denunciata all’INAIL tramite il portale CIVA, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al Datore di Lavoro.
- La comunicazione di messa in servizio deve essere presentata seguendo le prescrizioni del D.M. 329/2004.
- L’INAIL è l’unico soggetto autorizzato ad effettuare la verifica di messa in esercizio nei casi previsti.
- Una volta completata la procedura di messa in esercizio, l’attrezzatura rientra nel campo della Riqualificazione periodica che consiste nella prima verifica periodica e nelle verifiche periodiche successive.
Prima verifica periodica:
- Il Datore di Lavoro deve fare richiesta di “Prima Verifica Periodica” all’INAIL tramite il portale CIVA, indicando il nominativo di un Soggetto Abilitato privato come Cervino a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di soddisfare la richiesta entro 45 giorni dalla domanda.
Il soggetto incaricato delle verifiche (INAIL o Soggetto Abilitato) accerta i requisiti di sicurezza dell’attrezzatura, conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione.
Al termine della verifica viene rilasciato un verbale con allegata una scheda tecnica di prima verifica che riporta le caratteristiche tecniche principali dell’attrezzatura.
Verbale di verifica e scheda tecnica vengono redatti in conformità ad un modello ministeriale.
Verifica periodica successiva alla prima:
Il Datore di lavoro può rivolgersi a sua scelta o all’ASL/ARPA competente per territorio oppure Soggetti Privati Abilitati dal Ministero del Lavoro.
Attrezzatura
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art.3)
- Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua
Verifica di funzionamento Biennale
Verifica di integrità Decennale - Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento Quadriennale
Verifica di integrità Decennale - Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldabili classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento Quinquennale
Verifica di integrità Decennale - Recipienti per liquidi appartenenti nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento Quinquennale
Verifica di integrità Decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art.3)
- Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
Verifica di funzionamento Biennale
Verifica di integrità Decennale - Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento Quadriennale
Verifica di integrità Decennale - Generatori di vapor d’acqua
Verifica di funzionamento Biennale
Visita interna Biennale
Verifica di integrità Decennale - Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS <= 350°C
Verifica di integrità Decennale - Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C
Verifica di funzionamento Quinquennale
Verifica di integrità Decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
Verifica Quinquennale